REGIONE EMILIA ROMAGNA: INTERVENTI DI PREVENZIONE PER DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA
La Regione Emilia-Romagna, con D.G.R. n. 1026/20, ha approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/1994 - anno 2020 - e aggiornamento soglia de minimis nella deliberazione n. 888/2020.
La Regione Emilia-Romagna intende concedere contributi previsti dall'art. 17 della L.R. n. 8/1994 alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, al fine di prevenire danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica appartenente a specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse, su tutto il territorio regionale o da specie cacciabili nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all’esercizio venatorio.
Beneficiari
Possono richiedere i contributi per la prevenzione dei danni da animali selvatici esclusivamente le piccole e medie imprese attive in Emilia-Romagna nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato secondo la definizione di cui all’Allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014 e che rispettano i requisiti previsti dal bando.
Iniziative ammissibili
Detti contributi, in base alla specie e agli Istituti faunistici a cui è destinato l’intervento di prevenzione, sono suddivisi nelle seguenti 3 tipologie:
- contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni da animali selvatici protetti alle produzioni agricole, erogati secondo le condizioni e i criteri previsti dalla deliberazione n. 364/2018, così come modificata dalla deliberazione n. 592/2019, che definisce uno specifico regime di aiuti in materia (SA48094-2017N e SA.53390/2019), in applicazione degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020;
Per “specie protette” si intendono:
✓ le specie protette indicate dalle disposizioni comunitarie, ed in particolare dalle Direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica e quelle indicate dalla legge n. 157/1992 all’art. 2, comma 1;
✓ le specie di fauna selvatica viventi stabilmente nei Parchi Regionali ivi comprese le aree contigue nelle quali è precluso l’esercizio dell’attività venatoria e nelle Riserve Naturali di cui alla legge n. 394/1991 sulle Aree Protette, così come recepita nella legge regionale n. 6/2005, nonché nelle
zone di protezione di cui all’art. 10, comma 8, lett. a) “Oasi di protezione della fauna”, b) “Zone di Ripopolamento e Cattura” limitatamente alle specie non oggetto di ripopolamento e cattura e c) “Centri pubblici di produzione della fauna” della legge n. 157/1992;
- contributi per l’acquisto di sistemi di prevenzione per danni da specie non protette ai sensi delle predette definizioni, da specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale per le quali il prelievo sia vietato temporaneamente, da specie oggetto di ripopolamento e cattura nelle ZRC o da cani agli allevamenti zootecnici, erogati in regime de minimis sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore agricolo nel limite massimo di Euro 25.000,00, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una impresa unica nell'arco di tre esercizi fiscali, come fissato e definito dal DM 19 maggio 2020;
- contributi per l’acquisto di sistemi di prevenzione dei danni arrecati da uccelli ittiofagi alle imprese attive nel settore dell’acquacoltura, in applicazione del Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore della pesca ed acquacoltura nel limite massimo di Euro 30.000,00, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali.
Ai fini del bando le tipologie degli interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica sono ammissibili limitatamente alle specie e ai territori di seguito indicati:
- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all’esercizio venatorio;
- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell’intero territorio agro-silvo-pastorale.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
- Creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti antiuccello;
- Protezione elettrica a bassa intensità;
- Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;
- Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator;
- Cani da guardiania.
È comunque previsto il finanziamento di nuovi materiali atti ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda. La descrizione e le caratteristiche tecniche dei presidi finanziabili, nonché la spesa massima ammessa per l’acquisto sono riportati nell'Allegato A al bando.
La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa a copertura dell'acquisto dei presidi di prevenzione è di euro 2.500,00 mentre la spesa minima è definita in euro 300,00.
Contributi
Al finanziamento delle domande ammesse è destinata la somma di euro 250.000,00.
L’aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale e l’intensità massima può corrispondere al 100% delle spese sostenute nel limite massimo della spesa ammissibile corrispondente ad euro 2.500.
Per l’acquisto di sistemi di prevenzione per danni da specie non protette, l’importo massimo dell’aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime de minimis al singolo imprenditore, pari ad Euro 25.000,00, calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime de minimis ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo da essi perseguito.
Per l’acquisto di sistemi di prevenzione per danni da uccelli ittiofagi agli allevamenti ittici, l’importo massimo dell’aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di spesa erogabile al singolo imprenditore pari ad Euro 30.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime de minimis ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo da essi perseguito.
Procedure e termini
Le istanze devono pervenire ai Servizi Territoriali agli indirizzi di cui all’Allegato C del bando entro il 26 ottobre 2020 con le seguenti modalità alternative:
- mediante consegna a mano al Servizio Territoriale di riferimento entro le ore 12 del giorno 26 ottobre 2020;
- tramite posta unicamente a mezzo raccomandata A.R.;
- mediante posta certificata da un indirizzo di posta certificata del beneficiario all’indirizzo istituzionale del Servizio Territoriale di riferimento.
In caso di trasmissione per mezzo raccomandata AR per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale di spedizione.
Per info: Riccardo Nascè