RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI
 
La Regione Emilia-Romagna, con D.G.R. n. 289/20, ha approvato le disposizioni applicative per la campagna 2020/2021 a valere sulla Misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti” - Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46.
 
Beneficiari
Possono beneficiare della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all’articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 gli imprenditori agricoli come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, singoli e associati, che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all’articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
È escluso dalla Misura anche l’utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016) 7158486 del 23/12/2016 punto 9.
I beneficiari debbono altresì possedere le ulteriori condizioni dettagliatamente esposte nel bando, pena l’inammissibilità della domanda di aiuto.
 
Iniziative ammissibili
La Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica sul territorio della Regione Emilia-Romagna ricompreso nelle aree di produzione delimitate dai disciplinari di produzione dei vini DO e IGT regionali.
Sono ammesse a finanziamento domande per la ristrutturazione e riconversione di vigneti idonei alla produzione di vini DO o IGT, in relazione all’obiettivo di privilegiare i vini che hanno un legame con il territorio.
Ai fini dell’applicazione della Misura, per “collina” si intende il territorio ubicato a sud della Via Emilia.
Per Operazione si intende l’intero progetto oggetto di domanda di sostegno che viene presentato dal richiedente l’aiuto ai fini della partecipazione alla Misura. Tale Operazione contiene una o più attività considerate ammissibili dalla regolamentazione comunitaria come indicate all’articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 1411/2017.
 
Le attività ammissibili sono:
a) riconversione varietale, che prevede sempre la modifica della varietà rispetto al vigneto da estirpare o estirpato da cui si è generata la domanda di autorizzazione al reimpianto:
1. nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
2. nel sovrainnesto su impianti ritenuti razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, in buono stato vegetativo e sanitario.
b) ristrutturazione, che consiste nel reimpiantare un vigneto che prevede la medesima varietà rispetto al vigneto da estirpare o estirpato da cui si è generata la domanda di autorizzazione al reimpianto:
1. nella diversa collocazione del vigneto: reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche;
2. nel reimpianto del vigneto: impianto nella stessa particella, ma con modifiche al la forma di allevamento o al sesto di impianto.
c) reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente;
d) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, esclusa l'ordinaria manutenzione, mediante:
1. messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) finalizzati ad una razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente che variano la forma di allevamento o messa in opera e modifiche delle strutture di supporto che non variano la forma di allevamento;
2. azioni collegate all’installazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso (realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente).
Il beneficiario deve prevedere reimpianti di vigneti o intervenire su vigneti esistenti aventi varietà di uve da vino iscritte nell’elenco delle varietà autorizzate alla coltivazione in Emilia-Romagna (ultimo aggiornamento Determinazione dirigenziale n. 4024 del 10/3/2020.
Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di aiuto contenente anche più attività ammissibili afferenti anche a più territori provinciali della regione Emilia-Romagna.
La superficie minima ammessa è pari a 0,3 ettari; tale condizione di ammissibilità dovrà sussistere anche dopo la realizzazione degli interventi.
 
Contributi
Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:
a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della Misura;
b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione differenziato secondo quanto previsto in ciascun intervento.
La compensazione finanziaria per i mancati redditi è fissata in euro 2.000,00 ad ettaro nel caso di reimpianto e in euro 1.000,00 ad ettaro in caso di sovrainnesto.
È riconosciuta un'ulteriore spesa ad ettaro massima di euro 1.800,00 ed un contributo ad ettaro massimo di euro 900,00 quale sostegno per i costi di estirpazione, smaltimento palificazione e di rimozione, raccolta e trasporto di ceppi, radici e altri residui vegetali. Tale spesa è riconosciuta solo per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni effettuate ai fini dell’attuazione della Misura di ristrutturazione e riconversione in base ad una comunicazione di intenzione all’estirpazione e purché l'estirpazione sia effettuata dopo la presentazione del la domanda di aiuto rispettando quanto previsto al punto 13.2 del bando. Lo smaltimento della palificazione per essere riconosciuto ammissibile dovrà avvenire presso un centro autorizzato per rifiuti speciali.
Per l’estirpazione di vigneti realizzati con forma di allevamento ad alberello è riconosciuta, analogamente quale sostegno per i costi di estirpazione, un'ulteriore spesa massima pari a euro 1.200,00 ed un contributo ad ettaro massimo di euro 600,00.
Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito né per le operazioni di estirpazione nel caso di reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie.
Nel caso di reimpianto anticipato la spesa per l'estirpazione del vigneto esistente è riconosciuta solo nel caso in cui l'estirpazione sia realizzata entro la data di fine lavori prevista dal le presenti disposizioni.
Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato al 50% dei costi effettivamente sostenuti (comprensivi dei contributi in natura) e nel rispetto del prezziario regionale approvato dalla Regione Emilia-Romagna nonché dell’importo medio regionale fino al raggiungimento degli importi massimi riportati nella Tabella di cui al bando.
 
Procedure e termini
La domanda di aiuto è presentata entro le ore 13 del 15 settembre 2020 avvalendosi del sistema informativo messo a disposizione da AGREA (SIAG).
 
(Per info: Riccardo Nascè)



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