Si comunica che sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo u.s. due decreti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che sostengono le attività cinematografiche, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.
Criteri per l’attività cinematografica d’essai
Per la qualifica di sala d’essai il titolare della sala deve presentare istanza su appositi moduli predisposti dalla DG Cinema del Ministero entro il 31 gennaio dell’anno al quale si riferisce tale dichiarazione. Il titolare deve impegnarsi alla programmazione per almeno un biennio di film d’essai ed equiparati (70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale, 50% se sale ubicate in comuni con meno di 40.000 abitanti - cfr. art. 2, comma 9, e per le sale della comunità ecclesiale o religiosa comma 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28).
I titolari delle sale che hanno svolto programmazione di film d’essai per almeno 2 anni possono chiedere un premio per l’attività d’essai entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di svolgimento dell’attività per la quale si chiede il premio.
N.B. Per il corrente anno, l’istanza per la qualifica di sala d’essai deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del DG Cinema. Le istanze presentate prima del 9 marzo non devono essere ripresentate, ma saranno valutate sulla base della nuova regolamentazione.
Il presente decreto sostituisce il precedente del 22 dicembre 2009.
Modalità tecniche per il sostegno all’esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche
Sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria e contributi in conto capitale alle imprese di esercizio cinematografico iscritte nell’elenco della DG Cinema (per l’iscrizione nell’elenco va compilato l’apposito formulario tramite lo “Sportello Cinema” del sito internet www.cinema.beniculturali.it e poi trasmettere una copia stampata del modulo generato, firmata dal legale rappresentante dell’impresa (o da un delegato) e corredata da una fotocopia di un documento di identità valido) per sostenere:
a) la realizzazione di nuove sale od il ripristino di sale inattive;
b) la trasformazione delle sale esistenti in multisala;
c) la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale;
d) l’installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e dei servizi accessori;
e) la riattivazione di sale chiuse o dismesse.
Per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) è necessario che le sale si trovino nelle aree geografiche individuate dal Programma triennale della Consulta territoriale per le attività cinematografiche, istituita presso il Ministero.
I contributi in conto interessi sono concessi per mutui o operazioni di locazione finanziaria di importo complessivo non superiore al 90% del costo dell’investimento e mirano a ridurre il tasso d’interesse a carico del beneficiario stabilito nei contratti di mutuo e di locazione finanziaria stipulati (al 30% per lettera A, B, C e D e al 10% per le sale in Comuni che ne siano sprovviste e che abbiano popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e per le trasformazioni in multisala in Comuni con non meno di 20.000 abitanti).
La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata alla Direzione generale cinema entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di mutuo o di locazione finanziaria, e non oltre diciotto mesi dall’apertura della sala cinematografica. L’esame della domanda avviene per ordine cronologico di ricezione.
I contributi in conto capitale sono invece concessi in particolare:
- per la ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti per le aree geografiche di intervento individuate dal programma triennale della Consulta territoriale per le attività cinematografiche;
- per l’installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti digitali, e servizi accessori alle sale;
- per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse in tutti i comuni, con particolare riferimento a quelli con popolazione fino a 10.000 abitanti e sprovvisti di sale e con comuni confinanti anch’essi privi di sale;
- per la trasformazione in multisala di sale ubicate nei centri cittadini con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti
Le domande di contributo in conto capitale devono essere presentate alla Direzione generale cinema inderogabilmente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno in relazione agli interventi da terminare entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
L’esame delle domande avviene per ordine cronologico di ricezione e di priorità ed entro il 31 luglio di ogni anno, la Direzione generale cinema comunica agli interessati, anche attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale, i beneficiari del contributo ed il suo ammontare
Si rinvia ai testi dei due decreti (in allegato) per gli eventuali approfondimenti. Per comodità di consultazione di chi legge, si allega altresì il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.